L’affermazione secondo cui uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) trova fondamento in una sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) il 19 novembre 2020 (causa C-663/18). Questa sentenza ha stabilito che il CBD non può essere classificato come sostanza stupefacente ai sensi della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, in quanto non presenta effetti psicotropi e non provoca dipendenza fisica o psicologica.
Contesto e Dettagli della Sentenza
Nel caso in questione, un’azienda francese era stata perseguita per aver commercializzato sigarette elettroniche contenenti CBD estratto dalla pianta intera di Cannabis sativa L., coltivata in Repubblica Ceca. La Francia, tuttavia, aveva vietato la vendita di prodotti contenenti CBD derivati da parti diverse dai semi e dalle fibre della pianta, limitando severamente l’importazione e la distribuzione di tali prodotti.
La Corte ha stabilito che:
- Libertà di Circolazione delle Merci: il divieto di commercializzazione di CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro viola il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
- Non classificazione come Sostanza Stupefacente: il CBD non rientra nella definizione di sostanza stupefacente poiché non ha effetti psicotropi. La CGUE ha sottolineato che, per qualificarsi come tale, una sostanza deve avere effetti dannosi per la salute, il che non è il caso del CBD privo di THC o con quantità minime.
- Deroghe alla Libera Circolazione: gli Stati membri possono limitare la circolazione di determinati prodotti per ragioni di salute pubblica, ma devono fornire prove scientifiche sufficienti dei rischi che tali prodotti comportano. La Francia non è stata in grado di dimostrare che il CBD in questione presentasse tali rischi per la salute.
Questa sentenza è considerata fondamentale in quanto stabilisce un importante precedente giuridico, vincolante per tutti gli Stati membri dell’UE, chiarendo che non possono vietare arbitrariamente il commercio del CBD se prodotto legalmente in un altro Stato membro.
Bibliografia
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sentenza C-663/18 del 19 novembre 2020, disponibile su: curia.europa.eu
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), art. 34-36 sulla libera circolazione delle merci.
- Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), Comunicazione sul Cannabidiolo come Novel Food, disponibile su: efsa.europa.eu
- FarmaciaVirtuale.it, CBD da estratti di cannabis e tabella B: chiarimenti del Ministero, giugno 2024, disponibile su: farmaciavirtuale.it
Dr Francesco Perugini Billi©copyright